Con scritto 3 gennaio 2012 il procuratore pubblico comunica di non avere particolari osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa Corte. Egli segnala, tuttavia, che la sentenza 26 settembre 2011 della Pretura penale, non solo non è cresciuta in giudicato, ma nemmeno è stata motivata per iscritto dal giudice che l’ha prolata e che nemmeno il decreto d’accusa di cui si chiede la revisione è di fatto passato in giudicato. Considerando in diritto: 1. L’istanza di revisione è stata inoltrata a questa Corte dopo l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale svizzero del 5 ottobre 2007.