allorquando il prezzo da lui realmente pattuito con M. per la cessione di tali fondi ammontava ad almeno fr. 410'000.- ritenuto che il contratto prevedeva pure la rinuncia (compensazione) del credito di fr. 120'000.- che il fratello G. vantava nei suoi confronti e di cui alla separata convenzione sottoscritta tra le parti in lite lo stesso giorno del rogito, unitamente a M., compensazione di credito senza la quale IS 1 non avrebbe ceduto i menzionati fondi alla cognata. In applicazione della pena il procuratore pubblico ha proposto la condanna di IS 1 alla multa di fr. 1’500.- (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva sostitutiva di 15 giorni).