{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-134_2012-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110465&nX40_KEY=4921787&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "546b1280eef3a7c4f69b50b3de1530e9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 13.02.2012 17.2011.134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 13.02.2012 17.2011.134"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 13.02.2012 17.2011.134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di revisione inoltrata dopo l'entrata in vigore del nuovo CPP federale: autorità competente, procedura applicabile e motivi di revisione pertinenti. 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Irricevibilità dell'istanza\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 13 febbraio 2012/nh |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretario: |\nOrio Filippini, vicecancelliere |\nsedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 19 dicembre 2011 da\n|\n|\nIS 1 rappr. dall' DI 1\n|\n|||\n|\n|\ncontro il decreto d’accusa emanato nei suoi confronti il 13 marzo 2009 dal Ministero Pubblico |\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n||\nesaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto: A. Con decreto d’accusa 13 marzo 2009 il procuratore pubblico ha ritenuto IS 1 autore colpevole di:\n-\ncomplicità in falsità in atti formati da\npubblici ufficiali o funzionari\nper avere, a __________, il 1. febbraio 2000, d’intesa\ncon il notaio avv. C., nell’intento di porre fine ad un’interminabile e\nconflittuale vertenza che lo vedeva opposto al fratello G. e alla di lui moglie\nM. per questioni ereditarie e per irrisolti crediti vantati dal fratello nei\nsuoi confronti, contribuito a fare attestare, nel rogito no. 243 del notaio C.,\nche il prezzo di compravendita immobiliare della part. n. , delle part. n. nonché\ndell’unità sulla part. n. era di fr. 290'000.- allorquando il prezzo da lui\nrealmente pattuito con M. per la cessione di tali fondi ammontava ad almeno fr.\n410'000.- ritenuto che il contratto prevedeva pure la rinuncia (compensazione)\ndel credito di fr. 120'000.- che il fratello G. vantava nei suoi confronti e di\ncui alla separata convenzione sottoscritta tra le parti in lite lo stesso\ngiorno del rogito, unitamente a M., compensazione di credito senza la quale IS\n1 non avrebbe ceduto i menzionati fondi alla cognata.\nIn applicazione della pena il procuratore\npubblico ha proposto la condanna di IS 1 alla multa di fr. 1’500.- (da\nsostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva sostitutiva di\n15 giorni).\nB. Per lo stesso complesso di fatti, con decreti d’accusa 23 marzo\n2009, il magistrato d’accusa ha pure ritenuto il notaio avv. C. autore\ncolpevole di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari e M.\nautrice colpevole di complicità in falsità in atti formati da pubblici\nufficiali o funzionari, proponendone la condanna alla multa di fr. 2'500.-,\nrispettivamente di fr. 1'500.-.\nC. I tre accusati hanno sollevato tempestiva opposizione contro i\nrispettivi decreti d’accusa.\nIn data 16 marzo 2011 IS 1 ha, tuttavia, comunicato al giudice della Pretura\npenale che, per motivi personali, non se la sentiva di presentarsi al processo\ne che, pertanto, ritirava l’opposizione contro il decreto d’accusa a suo\ncarico.\nD. Con scritto 13 gennaio 2012 (cfr. act. VI), il giudice della Pretura\npenale ha comunicato a questa Corte che il dibattimento relativo al\nprocedimento penale a carico dell’avv. C. e di M. è stato suddiviso in due\nparti precisando di avere giudicato, il 26 settembre 2011, unicamente le\nquestioni concernenti la colpevolezza e di avere prosciolto entrambi gli\naccusati.\nIl pretore ha, altresì, riferito che la seconda parte del dibattimento - relativa\nalle richieste d’indennizzo delle parti – avrebbe avuto luogo il 23 gennaio\n2012 ed ha precisato, infine, di non avere ancora proceduto ad emanare il\ndecreto di stralcio del procedimento penale a carico di IS 1.\nE. Con istanza 19 dicembre 2011, IS 1 invoca il motivo di revisione di cui all’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP sostenendo che la decisione di proscioglimento dell’avv. C. e di M. è inconciliabile con la sua condanna. Egli chiede, pertanto, l’annullamento del decreto d’accusa.\nF. Con scritto 3 gennaio 2012 il procuratore pubblico comunica di non\navere particolari osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di\nquesta Corte.\nEgli segnala, tuttavia, che la sentenza 26 settembre 2011 della Pretura penale,\nnon solo non è cresciuta in giudicato, ma nemmeno è stata motivata per iscritto\ndal giudice che l’ha prolata e che nemmeno il decreto d’accusa di cui si chiede\nla revisione è di fatto passato in giudicato.\nConsiderando\nin diritto: 1. L’istanza di revisione è stata inoltrata a\nquesta Corte dopo l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale\nsvizzero del 5 ottobre 2007. Ne consegue che l’autorità competente e la\nprocedura applicabile sono determinate dagli art. 21 cpv. 1 lett. b e 411 e segg. CPP (STF 30 maggio 2011 inc. 6B_235/2011 consid. 3.1;\nSTF 20 giugno 2011 inc. 6B_310/2011 consid. 1.1;\nPfister-Liechti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,\nBasilea 2011, ad art. 451 CPP n. 9; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,\nPraxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 453 CPP n. 2 in fine; Lieber, in Kommentar zur StPO, Zurigo 2010, ad art. 453 CPP n. 5).\nI motivi di revisione pertinenti sono, per contro, quelli previsti dal\ndiritto applicabile nel momento in cui è stata emessa la decisione di cui è\nchiesta la revisione (cfr. STF 30 maggio 2011 in 6B_235/2011 consid. 3.1; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011 consid. 1.1; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 453 CPP n. 2 in fine; Lieber, in Kommentar zur StPO, op. cit., ad art. 453 CPP n. 5). Dunque, sono quelli previsti all’art. 299 del Codice di procedura\npenale ticinese del 19 dicembre 1994.\n2. L’art. 299 lett. b CPP-TI prevede che la\nrevisione del processo ha luogo, in caso di condanna, quando dopo la sentenza\nne sia stata pronunciata un'altra, con essa inconciliabile ritenuto che è una\n“sentenza” ai sensi di tale disposto ogni decisione presa da un’autorità\ncantonale, giudiziaria o non, competente per pronunciare una condanna in\napplicazione di leggi penali federali (Salvioni, Codice di procedura penale,\nLocarno 1999, ad art. 299 CPP, pag. 473, sentenza CCRP n. 17.2009.65 consid. 1,"}