170.- ciascuna per complessivi fr. 15'300.- decretata nei confronti di AP 1 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 19 ottobre 2009 non è revocato, ma è prolungato il relativo periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 700.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 900.- sono posti a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: | | | 4. Comunicazione a: