b della Convenzione di Vienna, 23 cpv. 1 e 2 CCS, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L’appello è respinto. Di conseguenza: 1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3112/2010 del 21 luglio 2010. 1.2. AP 1 è condannato: 1.2.1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 190.- (centonovanta) ciascuna, per un totale di fr.