Pure da confermare, tenuto conto del rischio di recidiva concretamente dimostrata, il prolungamento di 2 (due) anni del periodo di prova concernente la sospensione condizionale concessa alla pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 170.- decretata nei confronti di AP 1 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 19 ottobre 2009 (inc.2009.7460). 3.3.5. La richiesta di dissequestro della licenza di condurre italiana n. rilasciata all’appellante in data 31 agosto 2005 dalla __________ e revocata a tempo indeterminato giusta risoluzione 9 febbraio 2010 dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione è irricevibile in quanto afferente al procedimento amministrativo e non a quello penale.