Anche su questo punto le censure dell’appellante risultano pertanto prive di fondamento. 3.3.4. La pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 190.- ciascuna, sospesa condizionalmente per 5 anni, e della multa di fr. 1'000.- inflitta dal primo giudice - non contestata nella sua commisurazione dall’appellante - appare adeguata alla colpa dell’autore, segnatamente alla gravità dell’infrazione ed alle circostanze in cui quest’ultima ha avuto luogo. Pure da confermare, tenuto conto del rischio di recidiva concretamente dimostrata, il prolungamento di 2 (due) anni del periodo di prova concernente la sospensione condizionale concessa alla pena di 90 aliquote giornaliere da fr.