” (verbale PS AP 1 del 21 maggio 2010 pag. 2). L’intenzione delittuosa, apertamente riconosciuta dall’appellante, nonché la sua consapevolezza che la patente di guida italiana non costituiva valido titolo per autorizzarlo a circolare sul territorio svizzero, esclude sia che egli abbia agito secondo una supposizione erronea delle circostanze di fatto ovvero l’errore sui fatti ex art. 13 CP, sia che egli abbia commesso il reato non sapendo, né potendo sapere, di agire illecitamente ovvero l’errore sull’illiceità ex art. 21 CP (del resto, un eventuale e ipotetico errore avrebbe potuto facilmente essere evitato chiedendo informazioni alle preposte autorità).