Chi proviene dall’estero e risiede in Svizzera da almeno 12 mesi ha l’obbligo di dotarsi di una licenza di condurre svizzera qualora non abbia soggiornato per più di tre mesi consecutivi all’estero. Tuttavia, al rilascio di quest’ultima le autorità ritirano le licenze concesse dagli Stati dell’UE o dell’AELS e le restituiscono all’autorità di emissione. Esse annotano nelle licenze rilasciate da altri Stati la non validità per la Svizzera. Questo procedimento è eloquente della volontà del legislatore di impedire al titolare di licenze svizzere ed estere di avvalersi di queste ultime sul territorio elvetico per eludere la normativa svizzera.