La licenza di condurre italiana di cui AP 1 si è avvalso in Svizzera nonostante la risoluzione di revoca emanata in data 9 febbraio 2010 dall’autorità svizzera (risoluzione la cui ampiezza, come visto al consid. 3.3.1., impedisce invero già di per sé l’uso sul territorio svizzero di una licenza straniera), in quanto conseguita in violazione del principio del domicilio e pertanto eludendo le disposizioni di competenza di cui all’art. 42 cpv. 4 OAC e all’art. 45 cpv. 1 seconda frase OAC, non avrebbe potuto essere utilizzata sul territorio elvetico essendo ivi priva di validità giuridica. Anche per questo motivo, la censura dell’appellante è da ritenersi infondata ed il ricorso va respinto.