4 e 45 cpv. 1 OAC, non impediscono ai domiciliati in Svizzera di conseguire in uno Stato straniero una licenza di condurre veicoli a motore da utilizzare unicamente all’estero. Il mero possesso di una licenza di condurre straniera non viola l’ordinamento elvetico e in sé non giustifica alcun divieto d’uso. Il Tribunale federale ha tuttavia precisato che si realizza un’elusione delle disposizioni di competenza ai sensi dell’art. 45 cpv.