Ma vi è di più, la volontà del legislatore di evitare che chi è oggetto di revoca della licenza di condurre svizzera possa avvalersi sul territorio elvetico di una licenza di condurre straniera, con fini elusivi della normativa svizzera, emerge con chiarezza su più fronti. a) Come visto, in Svizzera l’autorità amministrativa competente a rilasciare la licenza di condurre è quella del cantone di domicilio (art. 22 cpv. 1 LCStr), potendo la validità di una licenza straniera essere negata giusta l’art. 41 cpv. 6 lett. b della Convenzione di Vienna. Invero, le disposizioni svizzere di competenza, cui si rifanno gli art. 42 cpv. 4 e 45 cpv.