D’altronde non occorre essere giuristi per comprendere che la revoca della licenza di condurre, soprattutto se ordinata a seguito della commissione di un reato della circolazione, ha lo scopo di impedire la guida di un veicolo a motore a chi ne è fatto oggetto e non quello di semplicemente privarlo del documento. Una diversa interpretazione è possibile solo se viziata da malafede. Già solo per questi motivi, con il proprio agire l’appellante ha leso entrambi i beni giuridici tutelati dall’art. 95 cifra 2 LCStr (vigente art. 95 cpv. 1 b LCStr) ovvero sia la sicurezza della circolazione sia il rispetto di una decisione dell’autorità.