Tuttavia è altrettanto vero che la Sezione della circolazione non è mai stata resa edotta del fatto che l’appellante fosse titolare anche di una licenza di condurre italiana. Sia come sia, la stessa decisione amministrativa di revoca subordina al soddisfacimento di determinate condizioni “la riammissione alla guida”, usando pertanto una formula omnicomprensiva con il chiaro intento di vietare all’interessato la conduzione sul territorio svizzero di veicoli a motore a prescindere dalla disponibilità di un’ulteriore licenza di condurre straniera.