È pur vero che la risoluzione dipartimentale non ha affiancato, alla revoca della licenza svizzera, il divieto di usare un’eventuale licenza di condurre straniera come previsto dall’art. 45 cpv. 2 OAC. Tuttavia è altrettanto vero che la Sezione della circolazione non è mai stata resa edotta del fatto che l’appellante fosse titolare anche di una licenza di condurre italiana.