f LCStr) e la pena della detenzione o della multa (art. 95 n. 2 LCStr).” (…) Ora, in primis, si rileva che AP 1 non contesta il fatto di avere reiteratamente condotto un veicolo a motore dopo e malgrado il citato provvedimento dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione avvalendosi della licenza di condurre italiana ancora in suo possesso. È pur vero che la risoluzione dipartimentale non ha affiancato, alla revoca della licenza svizzera, il divieto di usare un’eventuale licenza di condurre straniera come previsto dall’art. 45 cpv.