L’art. 23 cpv. 1 CCS prevede che il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente, precisando al cpv. 2 che nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. L’art. 42 cpv. 4 dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC) del 27 ottobre 1976 prevede che la licenza di condurre straniera ottenuta dal conducente eludendo le disposizioni della stessa sull’ottenimento della licenza svizzera o quelle di competenza dello Stato dove è domiciliato non può essere utilizzata in Svizzera. Giusta l’art. 45 cpv.