La competenza spetta al Cantone di stanza per i veicoli e al Cantone di domicilio per i conducenti. La Convenzione sulla circolazione stradale conclusa a Vienna l’8 novembre 1968 (RS 0.741.10 di seguito Convenzione di Vienna), vigente per la Svizzera dall’11 dicembre 1992, dispone all’art. 41 cpv. 6 lett. b che le parti contraenti non sono obbligate a riconoscere la validità delle patenti nazionali rilasciate a conducenti la cui residenza abituale al momento del rilascio non si trovava sul territorio in cui la patente è stata rilasciata o la cui residenza è stata trasferita, dopo tale rilascio, in un altro territorio. L’art. 23 cpv.