, ad art. 95 LCStr, n. 67, pag. 319). Di modo che un conducente può rimettersi al volante al termine del periodo di revoca, indipendentemente dalla restituzione effettiva del documento da parte dell’autorità, potendo egli essere sanzionato, qualora ne fosse privo, tutt’al più ai sensi dell’art. 99 cifra 3 LCStr (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 70, pag. 320 con rinvio a nota 110). d) Giusta l’art. 22 cpv. 1 LCStr, le licenze sono rilasciate e revocate dall’autorità amministrativa. La competenza spetta al Cantone di stanza per i veicoli e al Cantone di domicilio per i conducenti.