, ad art. 95 LCStr, n. 12, pag. 303 e n. 91, pag. 327). Con la revisione del 1° gennaio 2012, il legislatore ha equiparato la sanzione prevista per chi guida un veicolo a motore privo della licenza di condurre richiesta a quella prevista in caso di guida dopo la revoca (RU 2011 3267; FF 2010 3453 3463). c) Nell’uno come nell’altro caso, l’art. 95 LCStr, nel riferirsi alla nozione di licenza di condurre, allude alla decisione amministrativa resa dall’autorità in merito al diritto di guidare e non al documento che ne legittima l’esercizio (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 67, pag. 319).