La prima istanza ha, infine, dichiarato irricevibile l’istanza di dissequestro, in quanto di competenza dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione (sentenza impugnata consid. 13). 3.2. a) L’art. 95 cifra 2 LCStr, nel testo vigente al momento dei fatti qui in discussione, prevede che “chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”. L’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr, in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 3267;