In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che “l’ordinamento svizzero non consente il contemporaneo possesso di più licenze di condurre per la medesima categoria di veicoli a motore”. Pur non esistendo al riguardo nell’OAC un esplicito divieto prescritto da una disposizione legale, il vuoto normativo va interpretato, a detta della prima istanza, come “silenzio qualificato, ovvero come una possibilità che la legge non menziona perché non vuole consentire” (sentenza impugnata consid. 6-9). Del tutto simile è, secondo il primo giudice, l’ordinamento italiano (cfr. Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4586/M340 del 2 novembre 2004).