1-4). A detta del primo giudice, l’appellante, circolando in pieno periodo di revoca con un veicolo a motore avvalendosi della licenza di condurre italiana ancora in suo possesso, ha disatteso quanto sancito nella predetta decisione emessa dall’autorità amministrativa svizzera, violando l’art. 42 cpv. 4 OAC e l’art. 95 cifra 2 LCStr. In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che “l’ordinamento svizzero non consente il contemporaneo possesso di più licenze di condurre per la medesima categoria di veicoli a motore”.