Per l’appellante, il suo comportamento è in ogni caso viziato da errore sui fatti, in quanto era pienamente convinto di fare uso di un titolo valido, subordinatamente da errore sull’illiceità, in quanto riteneva che condurre con licenza estera in costanza della revoca di quella svizzera configurasse tutt’al più una contravvenzione. In ragione di tutto quanto sopra, l’insorgente chiede il proscioglimento dal reato di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca ex art. 95 cifra 2 LCStr, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.