Non avendo, sempre a dire del ricorrente, l’autorità amministrativa svizzera disposto a suo carico ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 OAC un divieto generalizzato di circolazione con veicoli a motore o, quanto meno, un divieto d’uso della licenza di condurre italiana, egli era, in virtù del principio dell’affidamento, in diritto di avvalersi di quest’ultima per potere circolare con la propria autovettura sul territorio elvetico.