Per l’appellante, in Svizzera, non essendo essa Stato membro dell’UE, non trova applicazione la Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/439 del 29 luglio 1991, richiamata a torto dal giudice di prime cure, direttiva secondo cui si può essere titolari di una sola patente di guida rilasciata da uno Stato membro. Non avendo, sempre a dire del ricorrente, l’autorità amministrativa svizzera disposto a suo carico ai sensi dell’art. 45 cpv.