4 OAC suffragano la legittimità del simultaneo possesso della licenza di condurre svizzera e di quella estera non esistendo, come vorrebbe il primo giudice, un silenzio qualificato che induca a ritenere il contrario, né nell’ordinamento svizzero né in quello italiano. Per l’appellante, in Svizzera, non essendo essa Stato membro dell’UE, non trova applicazione la Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/439 del 29 luglio 1991, richiamata a torto dal giudice di prime cure, direttiva secondo cui si può essere titolari di una sola patente di guida rilasciata da uno Stato membro.