Per l’appellante, l’art. 42 cpv. 4 OAC - norma a lui “non necessariamente nota” - “vieta di fatto l’utilizzo in Svizzera di una licenza estera soltanto se questa è stata ottenuta in elusione delle disposizioni per l’ottenimento di una licenza svizzera o estera, ma non regola affatto la questione del possesso di due o più licenze”. Per l’insorgente, gli art. 42 cpv. 2 e cpv. 3bis, 45 cpv. 2 e 46 cpv. 4 OAC suffragano la legittimità del simultaneo possesso della licenza di condurre svizzera e di quella estera non esistendo, come vorrebbe il primo giudice, un silenzio qualificato che induca a ritenere il contrario, né nell’ordinamento svizzero né in quello italiano.