15'300.-, decretata a carico del condannato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 19 ottobre 2009, ma ne ha prolungato il periodo di prova di due anni. La prima istanza, sempre nella sentenza qui impugnata, ha infine dichiarato irricevibile la domanda di dissequestro della patente di guida italiana n. rilasciata all’appellante il 31 agosto 2004 dalla __________ (di seguito __________), licenza trasmessa dalla polizia all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione. preso atto che contro la sentenza della Pretura penale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.