190.- ciascuna, per un totale di fr. 17'100.-, sanzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni (disp. 1.), oltre alla multa di fr. 1'000.- corrispondenti a 6 giorni di pena detentiva sostitutiva (disp. 2) e al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (disp. 3). Nel medesimo giudizio il primo giudice ha deciso di non revocare la sospensione condizionale della pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 170.- ciascuna, per complessivi fr. 15'300.-, decretata a carico del condannato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 19 ottobre 2009, ma ne ha prolungato il periodo di prova di due anni.