{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-133_2012-05-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111412&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5a60b043bfb53a9c521cb05e087d0174"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.05.2012 17.2011.133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.05.2012 17.2011.133"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 30.05.2012 17.2011.133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'utilizzo in Svizzera di una licenza di condurre straniera può essere precluso alle stesse condizioni in cui è revocata quella svizzera. 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Preposta ad autorizzarlo a guidare sul suolo elvetico era, pertanto, l’autorità svizzera che, del resto, gli aveva rilasciato la licenza di condurre nel 1983. L’appellante ha, ciononostante, pure conseguito la licenza di condurre italiana con l’intento, poi messo in atto, di avvalersene aggirando l’ordinamento svizzero ed in particolare eludendo eventuali misure amministrative poste a suo carico dalle autorità elvetiche. La licenza di condurre italiana di cui AP 1 si è avvalso in Svizzera nonostante la risoluzione di revoca emanata in data 9 febbraio 2010 dall’autorità svizzera (risoluzione la cui ampiezza, come visto al consid. 3.3.1., impedisce invero già di per sé l’uso sul territorio svizzero di una licenza straniera), in quanto conseguita in violazione del principio del domicilio e pertanto eludendo le disposizioni di competenza di cui all’art. 42 cpv. 4 OAC e all’art. 45 cpv. 1 seconda frase OAC, non avrebbe potuto essere utilizzata sul territorio elvetico essendo ivi priva di validità giuridica. Anche per questo motivo, la censura dell’appellante è da ritenersi infondata ed il ricorso va respinto.\nb) Pur concernendo una fattispecie diversa da quella in esame, la volontà legislativa di impedire atti in frode alla legge avvalendosi di più licenze di condurre è confermata dal disposto degli art. 42 cpv. 3bis OAC e dell’art. 44 cpv. 4 OAC.\nChi proviene dall’estero e risiede in Svizzera da almeno 12 mesi ha l’obbligo di dotarsi di una licenza di condurre svizzera qualora non abbia soggiornato per più di tre mesi consecutivi all’estero. Tuttavia, al rilascio di quest’ultima le autorità ritirano le licenze concesse dagli Stati dell’UE o dell’AELS e le restituiscono all’autorità di emissione. Esse annotano nelle licenze rilasciate da altri Stati la non validità per la Svizzera. Questo procedimento è eloquente della volontà del legislatore di impedire al titolare di licenze svizzere ed estere di avvalersi di queste ultime sul territorio elvetico per eludere la normativa svizzera. Esso conferma pertanto che l’utilizzo in Svizzera della licenza di condurre italiana, così come avvenuto in concreto, è illegale e che le censure di controparte volte a sostenere il contrario vanno respinte nel merito.\n3.3.3. Dal profilo soggettivo lo stesso appellante, riferendosi al suo comportamento successivo alla revoca, ha ammesso dinanzi alla polizia di avere agito con dolo, consapevole del carattere illecito della propria condotta, e di averlo fatto per necessità lavorative. Riferendosi al momento della revoca egli ha infatti asserito:\n“Da quel giorno, essendo appunto in possesso pure della patente di guida italiana, ho continuato a condurre veicoli a motore sia in Italia che in Svizzera. Chiaramente consapevole del fatto che sul territorio svizzero non ne ero autorizzato.\nD: Per quale motivo ha continuato a condurre veicoli a motore sul\nnostro territorio pur sapendo di non poterlo fare?\nR: Siccome lavoro in qualità di broker assicurativo presso la __________ mi necessitava la vettura per tutti i miei\nspostamenti, sia in Italia che in Svizzera. Per tale motivo ho\ncontinuato a condurre la mia vettura. Infatti sarei stato di certo\nlicenziato se mi fossi trovato senza poter condurre veicoli a motore.”\n(verbale PS AP 1 del 21 maggio 2010 pag. 2).\nL’intenzione delittuosa, apertamente riconosciuta dall’appellante, nonché la sua consapevolezza che la patente di guida italiana non costituiva valido titolo per autorizzarlo a circolare sul territorio svizzero, esclude sia che egli abbia agito secondo una supposizione erronea delle circostanze di fatto ovvero l’errore sui fatti ex art. 13 CP, sia che egli abbia commesso il reato non sapendo, né potendo sapere, di agire illecitamente ovvero l’errore sull’illiceità ex art. 21 CP (del resto, un eventuale e ipotetico errore avrebbe potuto facilmente essere evitato chiedendo informazioni alle preposte autorità).\nAnche su questo punto le censure dell’appellante risultano pertanto prive di fondamento.\n3.3.4. La pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 190.- ciascuna, sospesa condizionalmente per 5 anni, e della multa di fr. 1'000.- inflitta dal primo giudice - non contestata nella sua commisurazione dall’appellante - appare adeguata alla colpa dell’autore, segnatamente alla gravità dell’infrazione ed alle circostanze in cui quest’ultima ha avuto luogo. Pure da confermare, tenuto conto del rischio di recidiva concretamente dimostrata, il prolungamento di 2 (due) anni del periodo di prova concernente la sospensione condizionale concessa alla pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 170.- decretata nei confronti di AP 1 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 19 ottobre 2009 (inc.2009.7460).\n3.3.5. La richiesta di dissequestro della licenza di condurre italiana n. rilasciata all’appellante in data 31 agosto 2005 dalla __________ e revocata a tempo indeterminato giusta risoluzione 9 febbraio 2010 dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione è irricevibile in quanto afferente al procedimento amministrativo e non a quello penale.\n4. Sulla tassa di giustizia e sulle spese di secondo grado"}