{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-133_2012-05-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111412&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5a60b043bfb53a9c521cb05e087d0174"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.05.2012 17.2011.133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.05.2012 17.2011.133"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 30.05.2012 17.2011.133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'utilizzo in Svizzera di una licenza di condurre straniera può essere precluso alle stesse condizioni in cui è revocata quella svizzera. 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Dagli atti emerge che l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione ha sanzionato dal profilo amministrativo l’appellante per guida in stato di inattitudine avvenuta il 30 luglio 2009, già perseguita penalmente dal Ministero pubblico con decreto d’accusa 19 ottobre 2009 n. 4383/2009 passato in giudicato, emanando la risoluzione del 9 febbraio 2010 il cui dispositivo recita tra l’altro:\n“1. A AP 1, 15.01.1965, domiciliato a 6963 __________ è revocata la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato con effetto immediato.\n1.1. Nessun riesame verrà concesso prima del mese di agosto 2012.\n1.2. La riammissione alla guida è tuttavia subordinata alle seguenti condizioni:\n1.3. Al superamento di un esame-psicotecnico a cura dello psicologo del traffico.\n1.4. Alla presentazione dell’attestato comprovante la partecipazione al corso di educazione stradale (guida sicura 3) erogato da __________.\n1.5. Per egual periodo è parimenti revocata l’eventuale licenza di\ncondurre internazionale.”\n(…)\n“3. L’inosservanza del provvedimento comporta l’adozione di una severa misura amministrativa aggiuntiva di revoca (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr) e la pena della detenzione o della multa (art. 95 n. 2 LCStr).”\n(…)\nOra, in primis, si rileva che AP 1 non contesta il fatto di avere reiteratamente condotto un veicolo a motore dopo e malgrado il citato provvedimento dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione avvalendosi della licenza di condurre italiana ancora in suo possesso.\nÈ pur vero che la risoluzione dipartimentale non ha affiancato, alla revoca della licenza svizzera, il divieto di usare un’eventuale licenza di condurre straniera come previsto dall’art. 45 cpv. 2 OAC. Tuttavia è altrettanto vero che la Sezione della circolazione non è mai stata resa edotta del fatto che l’appellante fosse titolare anche di una licenza di condurre italiana.\nSia come sia, la stessa decisione amministrativa di revoca subordina al soddisfacimento di determinate condizioni “la riammissione alla guida”, usando pertanto una formula omnicomprensiva con il chiaro intento di vietare all’interessato la conduzione sul territorio svizzero di veicoli a motore a prescindere dalla disponibilità di un’ulteriore licenza di condurre straniera. Ciò, del resto, non potrebbe essere altrimenti, dal momento che l’utilizzo in Svizzera di una licenza di condurre straniera può essere precluso alle stesse condizioni in cui è revocata quella svizzera.\nD’altronde non occorre essere giuristi per comprendere che la revoca della licenza di condurre, soprattutto se ordinata a seguito della commissione di un reato della circolazione, ha lo scopo di impedire la guida di un veicolo a motore a chi ne è fatto oggetto e non quello di semplicemente privarlo del documento. Una diversa interpretazione è possibile solo se viziata da malafede.\nGià solo per questi motivi, con il proprio agire l’appellante ha leso entrambi i beni giuridici tutelati dall’art. 95 cifra 2 LCStr (vigente art. 95 cpv. 1 b LCStr) ovvero sia la sicurezza della circolazione sia il rispetto di una decisione dell’autorità. La censura di AP 1 è pertanto da ritenersi infondata e l’appello è da respingere.\n3.3.2. Ma vi è di più, la volontà del legislatore di evitare che chi è oggetto di revoca della licenza di condurre svizzera possa avvalersi sul territorio elvetico di una licenza di condurre straniera, con fini elusivi della normativa svizzera, emerge con chiarezza su più fronti.\na) Come visto, in Svizzera l’autorità amministrativa competente a rilasciare la licenza di condurre è quella del cantone di domicilio (art. 22 cpv. 1 LCStr), potendo la validità di una licenza straniera essere negata giusta l’art. 41 cpv. 6 lett. b della Convenzione di Vienna. Invero, le disposizioni svizzere di competenza, cui si rifanno gli art. 42 cpv. 4 e 45 cpv. 1 OAC, non impediscono ai domiciliati in Svizzera di conseguire in uno Stato straniero una licenza di condurre veicoli a motore da utilizzare unicamente all’estero. Il mero possesso di una licenza di condurre straniera non viola l’ordinamento elvetico e in sé non giustifica alcun divieto d’uso. Il Tribunale federale ha tuttavia precisato che si realizza un’elusione delle disposizioni di competenza ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 frase 2 OAC qualora la licenza di condurre ottenuta all’estero dal domiciliato in Svizzera venga usata per condurre veicoli a motore sul territorio elvetico e finanche quando, sulla base di circostanze obiettive, sussista la possibilità che il titolare la utilizzi in Svizzera in modo contrario alla legge (DTF 129 II 175 consid. 2.3 - 2.5; DTF 109 Ib 205 consid. 4a; DTF 108 Ib 57 consid. 3a; DTF del 22 dicembre 2011 inc. 1C_372/2011 consid. 2.2; STF dell’8 febbraio 2000 inc. 2A.485/1999 consid. 2a; STF del 26 settembre 1997 inc. 2A.485/1996 consid. 4a e STF del 10 maggio 1989 inc. 2A.275/1988 consid. 2b)."}