{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-133_2012-05-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111412&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5a60b043bfb53a9c521cb05e087d0174"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.05.2012 17.2011.133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.05.2012 17.2011.133"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 30.05.2012 17.2011.133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'utilizzo in Svizzera di una licenza di condurre straniera può essere precluso alle stesse condizioni in cui è revocata quella svizzera. 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Il giudice della Pretura penale, dopo avere ricordato che, con decisione 9 febbraio 2010, l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione aveva sanzionato AP 1 per guida in stato di inattitudine accertata il 30 luglio 2009 disponendo la revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre veicoli a motore e dell’eventuale licenza internazionale in suo possesso, si è soffermato sui fatti avvenuti il 21 maggio 2010 e posti a base del decreto d’accusa 21 luglio 2010 n. 3112/2010 (sentenza impugnata consid. 1-4). A detta del primo giudice, l’appellante, circolando in pieno periodo di revoca con un veicolo a motore avvalendosi della licenza di condurre italiana ancora in suo possesso, ha disatteso quanto sancito nella predetta decisione emessa dall’autorità amministrativa svizzera, violando l’art. 42 cpv. 4 OAC e l’art. 95 cifra 2 LCStr. In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che “l’ordinamento svizzero non consente il contemporaneo possesso di più licenze di condurre per la medesima categoria di veicoli a motore”. Pur non esistendo al riguardo nell’OAC un esplicito divieto prescritto da una disposizione legale, il vuoto normativo va interpretato, a detta della prima istanza, come “silenzio qualificato, ovvero come una possibilità che la legge non menziona perché non vuole consentire” (sentenza impugnata consid. 6-9). Del tutto simile è, secondo il primo giudice, l’ordinamento italiano (cfr. Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4586/M340 del 2 novembre 2004). Per la prima istanza, un’interpretazione contraria al cumulo di licenze di condurre è suggerita dalla Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/439 del 29 luglio 1991, applicabile all’Italia, secondo cui è possibile essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro, restrizione che comprende anche le patenti ritirate (cfr. http://ec.europa.eu/transport/road_safety/faq/driving-license/index_it.htm#25). Per il giudice di prime cure, nel 2004 l’appellante ha conseguito la patente di guida italiana contravvenendo alle disposizioni dello Stato italiano sulla competenza di quest’ultimo a rilasciare la licenza di circolazione e violando l’art. 42 cpv. 4 OAC. La prima istanza ritiene inoltre che AP 1 ha ottenuto il rilascio della licenza di condurre italiana “durante un periodo in cui vigeva il divieto di condurre veicoli a motore, sancito dall’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione a seguito della precedente condanna pronunciata (anche) per ebrietà alla guida” e che ciò ha potuto verificarsi in quanto l’appellante ha celato la sua condanna alle autorità italiane per non insinuare dubbi sulla sua idoneità psicofisica (sentenza impugnata consid. 10).\nÈ sulla base delle suddette argomentazioni che, con sentenza 14 dicembre 2011, la Pretura penale ha ritenuto AP 1 autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca ex art. 95 cifra 2 LCStr. La prima istanza ha, infine, dichiarato irricevibile l’istanza di dissequestro, in quanto di competenza dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione (sentenza impugnata consid. 13).\n3.2. a) L’art. 95 cifra 2 LCStr, nel testo vigente al momento dei fatti qui in discussione, prevede che “chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”. L’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr, in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 3267; FF 2010 3453 3463), ripropone il suddetto disposto anteponendone la comminatoria di pena, ma ne lascia immutato il tenore normativo.\nL’art. 95 cifra 2 LCStr è volto a tutelare un duplice bene giuridico, ovvero a garantire sia la sicurezza della circolazione sia il rispetto delle decisioni delle autorità (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 95 LCStr, n. 2, pag. 300).\nb) La fattispecie prevista dall’art. 95 cifra 2 LCStr è assurta a delitto nel 2005, avendo il legislatore allora ritenuto grave il comportamento del conducente che disattende una decisione di revoca della licenza di condurre disposta dalla competente autorità a tal punto da sanzionarlo, come visto, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, pertanto, in modo più severo rispetto alla guida senza licenza di condurre. Il legislatore ha inasprito la repressione della guida malgrado la revoca per ovviare all’effetto poco dissuasivo della pena di almeno dieci giorni di detenzione e della multa prevista in precedenza (FF 1999 3871; Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 12, pag. 303 e n. 91, pag. 327).\nCon la revisione del 1° gennaio 2012, il legislatore ha equiparato la sanzione prevista per chi guida un veicolo a motore privo della licenza di condurre richiesta a quella prevista in caso di guida dopo la revoca (RU 2011 3267; FF 2010 3453 3463)."}