{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-133_2012-05-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111412&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5a60b043bfb53a9c521cb05e087d0174"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.05.2012 17.2011.133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.05.2012 17.2011.133"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 30.05.2012 17.2011.133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'utilizzo in Svizzera di una licenza di condurre straniera può essere precluso alle stesse condizioni in cui è revocata quella svizzera. 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In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).\n3. AP 1 si aggrava contro la sentenza di prime cure ritenendo non applicabile al caso di specie l’art. 42 cpv. 4 OAC e, di riflesso, l’art. 95 cifra 2 LCStr (cfr. dal 01.01.2012 vigente art. 95 cpv. 1 lett. b) LCStr). In particolare, l’appellante contesta di avere conseguito surrettiziamente la licenza di condurre italiana eludendo le normative svizzere o estere, non essendogli in tale occasione mai stata chiesta alcuna informazione su eventuali patenti conseguite all’estero. Per l’appellante, l’art. 42 cpv. 4 OAC - norma a lui “non necessariamente nota” - “vieta di fatto l’utilizzo in Svizzera di una licenza estera soltanto se questa è stata ottenuta in elusione delle disposizioni per l’ottenimento di una licenza svizzera o estera, ma non regola affatto la questione del possesso di due o più licenze”. Per l’insorgente, gli art. 42 cpv. 2 e cpv. 3bis, 45 cpv. 2 e 46 cpv. 4 OAC suffragano la legittimità del simultaneo possesso della licenza di condurre svizzera e di quella estera non esistendo, come vorrebbe il primo giudice, un silenzio qualificato che induca a ritenere il contrario, né nell’ordinamento svizzero né in quello italiano. Per l’appellante, in Svizzera, non essendo essa Stato membro dell’UE, non trova applicazione la Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/439 del 29 luglio 1991, richiamata a torto dal giudice di prime cure, direttiva secondo cui si può essere titolari di una sola patente di guida rilasciata da uno Stato membro. Non avendo, sempre a dire del ricorrente, l’autorità amministrativa svizzera disposto a suo carico ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 OAC un divieto generalizzato di circolazione con veicoli a motore o, quanto meno, un divieto d’uso della licenza di condurre italiana, egli era, in virtù del principio dell’affidamento, in diritto di avvalersi di quest’ultima per potere circolare con la propria autovettura sul territorio elvetico.\nPer l’appellante, il suo comportamento è in ogni caso viziato da errore sui fatti, in quanto era pienamente convinto di fare uso di un titolo valido, subordinatamente da errore sull’illiceità, in quanto riteneva che condurre con licenza estera in costanza della revoca di quella svizzera configurasse tutt’al più una contravvenzione.\nIn ragione di tutto quanto sopra, l’insorgente chiede il proscioglimento dal reato di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca ex art. 95 cifra 2 LCStr, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.\nL’appellante - ricordato infine che la patente di guida italiana n. rilasciatagli il 31 agosto 2004 dalla __________ è stata sequestrata dalla Polizia in corso d’inchiesta e che, con decisione 10 maggio 2011, l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione si è limitato a vietarne l’uso a tempo indeterminato sul territorio svizzero - ritiene che la relativa richiesta di dissequestro debba essere dichiarata ricevibile ed accolta nel merito in questa sede (motivazione d’appello pag. 2-14; dichiarazione d’appello pag. 2 e 3)."}