{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-133_2012-05-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111412&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5a60b043bfb53a9c521cb05e087d0174"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.05.2012 17.2011.133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.05.2012 17.2011.133"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 30.05.2012 17.2011.133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'utilizzo in Svizzera di una licenza di condurre straniera può essere precluso alle stesse condizioni in cui è revocata quella svizzera. 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Violazione del principio del domicilio e conseguente elusione delle disposizioni di competenza ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 frase 2 OAC\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 30 maggio 2012/mi |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretario: |\nUgo Peer, vicecancelliere |\nnell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico\ned ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 16 dicembre 2011 da\n|\n|\nAP 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emanata nei suoi confronti il 14 dicembre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona |\n|\nrichiamata la dichiarazione di appello 10 gennaio 2012;\nesaminati gli atti;\nritenuto che con sentenza del 14 dicembre 2011 il presidente della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:\n- ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,\nper avere ripetutamente condotto l’autovettura Mercedes targata sebbene la licenza di condurre fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 9 febbraio 2010 per un periodo indeterminato;\nfatti avvenuti a __________ il 21 maggio 2010 e in altre imprecisate località e date precedenti;\nreato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;\ne meglio come descritto nel decreto d'accusa del 21 luglio 2010 n. 3112/2010 del procuratore pubblico.\nIn applicazione della pena, il giudice di prime cure ha condannato l’accusato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 190.- ciascuna, per un totale di fr. 17'100.-, sanzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni (disp. 1.), oltre alla multa di fr. 1'000.- corrispondenti a 6 giorni di pena detentiva sostitutiva (disp. 2) e al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (disp. 3).\nNel medesimo giudizio il primo giudice ha deciso di non revocare la sospensione condizionale della pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 170.- ciascuna, per complessivi fr. 15'300.-, decretata a carico del condannato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 19 ottobre 2009, ma ne ha prolungato il periodo di prova di due anni.\nLa prima istanza, sempre nella sentenza qui impugnata, ha infine dichiarato irricevibile la domanda di dissequestro della patente di guida italiana n. rilasciata all’appellante il 31 agosto 2004 dalla __________ (di seguito __________), licenza trasmessa dalla polizia all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione.\npreso atto che contro la sentenza della Pretura penale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.\nDopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 10 gennaio 2012, l’appellante ha chiesto il proscioglimento dall’accusa di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca ed il dissequestro della licenza di condurre italiana, con protesta di tasse, spese e ripetibili.\nIn data 13 febbraio 2012 l'appellante ha inoltre presentato istanza probatoria richiamando, “se del caso in via rogatoriale”, dalla __________ la documentazione sottoscritta da AP 1 relativa al conseguimento della licenza di condurre italiana n° rilasciata al ricorrente in data 31 agosto 2004. Con decreto 5 aprile 2012 la presidente di questa Corte ha respinto l’istanza probatoria.\nVisto il consenso delle parti alla procedura scritta di cui all’art. 406 cpv. 2 CPP, con ordinanza 16 aprile 2012, la presidente di questa Corte ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta della dichiarazione di appello (art. 406 cpv. 3 CPP) che è stata inoltrata dall’appellante in data 4 maggio 2012.\nCon scritto 8 maggio 2012, la Pretura penale si è rimessa alla decisione di questa Corte.\nIn pari data, il procuratore pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.\nritenuto\nPotere cognitivo della Corte d’appello penale\n1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).\nNel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 14 dicembre 2011 del presidente della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.\n2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).\nContrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad 398, n. 13, pag. 741)."}