1 LCStr, ha invece chiaramente violato il dovere di avviso sancito dall’art. 51 cpv. 3 LCStr. Egli, quale conducente all’origine della collisione (cfr. considerandi 2.4 e 4.2), e dunque autore dei danni materiali causati alla sua stessa vettura e a quella di TE 2, doveva immediatamente comunicare a quest’ultima, presente sul luogo dell’incidente, il proprio nome e il proprio indirizzo e non era certamente autorizzato a partire senza fornire informazione alcuna. Irrilevanti e pretestuose sono le argomentazioni sollevate al riguardo dall’appellante. Visto tutto quanto precede, considerato che la multa di fr.