1 e 3 dell’art. 51 LCStr prevedono che, in caso d’infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito e provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. Se vi sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l’indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia. L’art. 51 LCStr sanziona dunque: - la violazione del dovere generale di fermarsi in seguito all’incidente (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, ad art. 92, n. 27-28, pag. 157) e di garantire la sicurezza della circolazione (cpv.