verbale di audizione di TE 1 del 16 novembre 2011, pag. 2). Anche le parti delle due vetture che, come confermato da entrambi i protagonisti (verbale di audizione di AP 1 del 16 novembre 2011, pag. 2; verbale d’interrogatorio di TE 2 del 12 aprile 2011, pag. 5), sono entrate in collisione tra loro (parte anteriore sinistra del veicolo guidato da AP 1 e fiancata destra della vettura di TE 2) dimostrano che l’urto è avvenuto nel momento in cui la manovra era pressoché terminata e TE 2 stava svoltando per immettersi in retromarcia nel posteggio. Già solo per questo motivo la disposizione di legge invocata dall’appellante non può trovare applicazione.