Come giustamente ritenuto dal primo giudice, contrariamente a quanto sancito dall’art. 36 cpv. 4 LCStr - che impone al conducente che si appresta a fare marcia indietro di non ostacolare gli altri utenti della strada, che hanno la precedenza - in concreto, al momento in cui AP 1 è ripartito manifestando la sua intenzione di procedere per primo, TE 2 stava già eseguendo la sua manovra in retromarcia e, anzi, l’aveva quasi terminata, avendo iniziato ad immettersi nel posteggio rimasto libero (verbale di interrogatorio di TE 2 del 12 aprile 2011, pag. 2; verbale di interrogatorio di TE 1 del 13 aprile 2011, pag. 2; verbale di audizione di TE 1 del 16 novembre 2011, pag. 2).