1 LCStr 3 cpv. 1 ONC. b. Non può nemmeno essere condivisa la tesi dell’appellante secondo cui è TE 2 ad aver infranto le regole imposte dalla Legge sulla circolazione stradale per le manovre di retromarcia, rendendola l’unica responsabile della collisione verificatasi. Come giustamente ritenuto dal primo giudice, contrariamente a quanto sancito dall’art. 36 cpv.