2a; DTF 76 IV 53, consid. 1). 3.3.a. L’appellante, decidendo di ripartire mentre TE 2 stava eseguendo la manovra di immissione nel posteggio rimasto libero al quinto piano dell’autosilo di __________, ha violato il dovere di prudenza che è imposto dalle norme della circolazione stradale. Egli ha, infatti, ammesso che ben sapeva quale fosse la finalità della manovra in retromarcia eseguita da TE 2 - e, cioè, che la donna stava andando ad occupare il posteggio rimasto libero all’inizio del piano (“in fondo al parcheggio, verso l’uscita, ho notato la presenza di una vettura ferma con l’indicatore di direzione acceso.