L’appellante contesta, poi, di aver infranto le norme sulla circolazione stradale, indicando il comportamento della coprotagonista dell’incidente TE 2 quale unica causa della collisione verificatasi. Egli accusa TE 2 di avere violato gli art. 36 cpv. 4 LCStr e 37 cpv. 3 ONC (motivazione d’appello, punto 3, pag. 5) e, rinviando alle argomentazioni esposte in prima istanza, sostiene che spettava in ogni caso alla donna, che stava procedendo in retromarcia, non ostacolare gli altri utenti della strada, concedendo loro la precedenza. Rileva, inoltre, che la retromarcia è sì permessa nelle strade a senso unico in caso di posteggio, ma che la giurisprudenza relativa all’art. 37 cpv.