D. Il presidente della Pretura penale ha comunicato con scritto 20 febbraio 2011 di non avere particolari osservazioni da formulare all’appello presentato dal condannato. Considerando in diritto 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP quando - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.