{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-132_2012-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111396&nX40_KEY=4711132&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "128dc0dd8a28d900285355ad14e789c7"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["17.2011.132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Circolazione stradale. Violazione del dovere di prudenza: mettersi in marcia senza attendere che l'altro conducente abbia terminato la manovra d'immissione in un posteggio in retromarcia, collidendo con lo stesso. Inosservanza dei doveri in caso di infortunio (danni materiali)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:16:04", "Checksum": "8e60fe0c4359aeef84537d7e29fa9b53", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132\nRegesto:\nCircolazione stradale. Violazione del dovere di prudenza: mettersi in marcia senza attendere che l'altro conducente abbia terminato la manovra d'immissione in un posteggio in retromarcia, collidendo con lo stesso. Inosservanza dei doveri in caso di infortunio (danni materiali)\n\n\n- la violazione del dovere di avviso immediato al danneggiato, che s’impone all’autore di soli danni materiali (e non corporali) e si concretizza tramite la comunicazione di nome e indirizzo al danneggiato (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n 111, pag. 178). E’ autore del danno materiale ogni persona all’origine di una delle cause dell’incidente, indipendentemente dalla colpa e dal fatto che abbia subito personalmente un danno (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 101-102, pagg. 175-176; Bussy&Rusconi, Code Suisse de la circulation routière, Commentaire, ad art. 51 LCR, n. 3.1, pag. 488). Se la comunicazione immediata e diretta al danneggiato non è possibile, ad esempio per l’assenza dello stesso sul luogo dell’incidente, allora l’autore del danno deve avvisare la polizia (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 113, pag. 179).\nNon viola l’art. 51 LCStr ma l’art 56 cpv 2 ONC , invece, il conducente che, dopo essersi fermato, lascia il luogo dell’incidente senza partecipare alla costatazione dei fatti in via amichevole o tramite l’intervento della polizia (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 123-124, pag. 180; Bussy&Rusconi, op. cit., ad art. 51 LCR, n. 3.10, pag. 490).\nDal profilo soggettivo, infrange intenzionalmente l’art. 92 LCStr, il conducente che, sa di trovarsi coinvolto in un incidente, e decide liberamente di non ossequiare i doveri che la legge gli impone (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 132, pag. 182) in virtù di una morale collettiva e di un buon senso che chiunque, oltre ad averli appresi poiché titolare di un permesso di condurre, è in ogni caso tenuto ad avere (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 150, pag. 187).\n4.4. AP 1, che si è, sì, fermato in seguito all’incidente rispettando il dovere generale imposto dall’art. 51 cpv. 1 LCStr, ha invece chiaramente violato il dovere di avviso sancito dall’art. 51 cpv. 3 LCStr. Egli, quale conducente all’origine della collisione (cfr. considerandi 2.4 e 4.2), e dunque autore dei danni materiali causati alla sua stessa vettura e a quella di TE 2, doveva immediatamente comunicare a quest’ultima, presente sul luogo dell’incidente, il proprio nome e il proprio indirizzo e non era certamente autorizzato a partire senza fornire informazione alcuna.\nIrrilevanti e pretestuose sono le argomentazioni sollevate al riguardo dall’appellante.\nVisto tutto quanto precede, considerato che la multa di fr. 250.-- appare nel complesso adeguata alla colpa dell’appellante, la decisione del primo giudice deve essere confermata e l’appello disatteso.\n5. Sulla tassa di giustizia e sulle spese.\nGli oneri processuali del presente giudizio consistenti in fr. 500.-- per tassa di giustizia e in fr. 100.-- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. visti gli art. 9 Cost, 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 91 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr, 3 cpv. 1 ONC, 106 CP, 10 e 398 e segg. CPP, nonché sulle spese e le ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG\nnonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,\ndichiara e pronuncia:\n1. L’appello è respinto,\nDi conseguenza:\n1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale per avere, il 12 aprile 2011 a __________, alla guida della vettura , circolando all’interno dell’autosilo __________, urtato una vettura che stava eseguendo una regolare manovra di parcheggio ed essersi in seguito allontanato omettendo di osservare i doveri imposti dalla legge in caso di infortunio.\n1.2. AP 1 è condannato:\n1.2.1. alla multa di fr. 250.-- (duecentocinquanta) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 3 (tre).\n1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 710.-- (settecentodieci) per il procedimento di primo grado.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\n- tassa di giustizia fr. 500.-\n- spese complessive fr. 100.-\nfr. 600.-\nsono posti a carico dell’appellante.\n3. Intimazione a:\n4. Comunicazione a:\nPer la Corte di appello e di revisione penale\nLa presidente La segretaria\nRimedi giuridici\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF."}