{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-132_2012-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111396&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "128dc0dd8a28d900285355ad14e789c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Circolazione stradale. 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Inosservanza dei doveri in caso di infortunio (danni materiali)\n\n\nIn una situazione come quella descritta, dove TE 2 era legittimata ad attendersi di poter terminare senza intralci la sua manovra, un comportamento prudente imponeva a AP 1 di non muoversi prima che TE 2 avesse effettivamente posteggiato il suo veicolo, ciò che, tuttavia, l’appellante non ha fatto, ripartendo prima che la manovra fosse terminata e urtando così l’autovettura ancora in movimento.\nCosì facendo l’appellante ha agito in violazione degli art. 31 cpv. 1 LCStr 3 cpv. 1 ONC.\nb. Non può nemmeno essere condivisa la tesi dell’appellante secondo cui è TE 2 ad aver infranto le regole imposte dalla Legge sulla circolazione stradale per le manovre di retromarcia, rendendola l’unica responsabile della collisione verificatasi. Come giustamente ritenuto dal primo giudice, contrariamente a quanto sancito dall’art. 36 cpv. 4 LCStr - che impone al conducente che si appresta a fare marcia indietro di non ostacolare gli altri utenti della strada, che hanno la precedenza - in concreto, al momento in cui AP 1 è ripartito manifestando la sua intenzione di procedere per primo, TE 2 stava già eseguendo la sua manovra in retromarcia e, anzi, l’aveva quasi terminata, avendo iniziato ad immettersi nel posteggio rimasto libero (verbale di interrogatorio di TE 2 del 12 aprile 2011, pag. 2; verbale di interrogatorio di TE 1 del 13 aprile 2011, pag. 2; verbale di audizione di TE 1 del 16 novembre 2011, pag. 2). Anche le parti delle due vetture che, come confermato da entrambi i protagonisti (verbale di audizione di AP 1 del 16 novembre 2011, pag. 2; verbale d’interrogatorio di TE 2 del 12 aprile 2011, pag. 5), sono entrate in collisione tra loro (parte anteriore sinistra del veicolo guidato da AP 1 e fiancata destra della vettura di TE 2) dimostrano che l’urto è avvenuto nel momento in cui la manovra era pressoché terminata e TE 2 stava svoltando per immettersi in retromarcia nel posteggio. Già solo per questo motivo la disposizione di legge invocata dall’appellante non può trovare applicazione.\nInoltre, per completezza, si osserva che non occorre chinarsi sulla liceità o meno della manovra eseguita da TE 2, ritenuto come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina ne attenua la responsabilità dell’appellante per la violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa (STF del 7 gennaio 2004, inc. 6P.137/2003, consid. 2.5; STF del 14 ottobre 2003, inc. 6S.297/2003, consid. 3.3).\n4. AP 1 contesta, poi, la sua condanna per inosservanza dei doveri in caso d’infortunio. Sostiene, dapprima, di essersi fermato in seguito all’urto e di aver preso atto della situazione, senza che gli possa dunque venir rimproverata una violazione dell’art. 51 cpv. 1 LCStr (motivazione scritta, consid. 4, pag. 5). Pretende, poi, che nemmeno un’infrazione all’art. 51 cpv. 3 LCStr, applicabile in presenza di soli danni materiali, può essergli addebitata, essendo egli la vittima della maldestra manovra della TE 2 e non l’autore del sinistro, al quale spettano gli obblighi sanciti dall’art. 51 cpv. 3 LCStr (motivazione d’appello, consid. 4, pag. 5). Quale vittima egli non poteva essere dunque consapevole di trovarsi in una situazione che generava per lui gli obblighi previsti dalla LCStr, a maggior ragione considerato che nessuno, nemmeno l’inserviente che lo ha rincorso, gli ha chiesto di fornire i suoi dati o gli ha detto di attendere l’arrivo della polizia (motivazione d’appello, consid. 4, pag. 5), ma anzi, le scuse a lui fornite da TE 2 dopo l’accaduto lo legittimavano a partire senza ulteriori formalità (motivazione d’appello, consid. 4, pag. 6).\n4.1. Il giudice di prime cure, visto il comportamento dell’appellante, che dopo aver urtato la vettura di TE 2 è “ripartito in fretta e furia senza fornire la benché minima indicazione” e “neppure dopo essere stato rintracciato dall’inserviente è tornato sui suoi passi, né ha dimostrato di voler collaborare al chiarimento delle circostanze dell’infortunio” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 6), nonostante fosse consapevole che l’inserviente lo avesse raggiunto a seguito di quanto appena accaduto, ha ritenuto adempiuti gli elementi costitutivi dell’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr, confermando dunque la condanna proposta nei confronti dell’appellante.\n4.2. Visto quanto sopra concluso, non ha da essere approfondita la censura dell’appellante relativa al suo essere vittima e non colpevole.\n4.3. Giusta l’art. 92 cpv. 1 LCStr chiunque, in caso d’infortunio, non osserva i doveri impostogli dalla presente legge, è punito con la multa.\nI cpv. 1 e 3 dell’art. 51 LCStr prevedono che, in caso d’infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito e provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. Se vi sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l’indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia.\nL’art. 51 LCStr sanziona dunque:\n- la violazione del dovere generale di fermarsi in seguito all’incidente (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, ad art. 92, n. 27-28, pag. 157) e di garantire la sicurezza della circolazione (cpv. 1), che s’impone a tutti i conducenti coinvolti in una collisione (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 23-24, pag. 156) a prescindere dai danni verificatisi;"}