{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-132_2012-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111396&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "128dc0dd8a28d900285355ad14e789c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Circolazione stradale. 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Inosservanza dei doveri in caso di infortunio (danni materiali)\n\n\nDi riflesso, ne deriva che non incombe alla persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto, rispettivamente che non poteva compierlo (Messaggio, pag. 1038; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch, op. cit., n. 216-217, pag. 83-84; Piquerez, op. cit., n. 700, pag. 440-441; Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 8, pag. 46).\n2.4. In concreto, l’apprezzamento del materiale probatorio operato dal primo giudice è esente da critiche. Data per acquisita - perché così risulta essere - la piena credibilità della teste TE 1, non può essere posto in dubbio che la sua deposizione conferma integralmente quanto dichiarato da TE 2. E meglio, conferma che la collisione fra le due autovetture è avvenuta perché il qui appellante, invece di attendere la fine della retromarcia di TE 2, è partito prima che questa riuscisse ad immettersi completamente nello stallo. La teste TE 1 ha ben descritto, sia in polizia che al dibattimento, la ripartenza dell’autovettura di AP 1 durante la manovra di posteggio, spiegando che egli è ripartito per poi frenare di colpo, tant’è che anche lei, dopo essere ripartita (arrivando ad occupare la posizione che la Porsche occupava in precedenza), è stata costretta a frenare bruscamente (verbale del dibattimento di TE 1 del 16 novembre 2011, pag. 2).\nIl fatto che al dibattimento abbia anche affermato di non aver visto, mentre era accodata a AP 1, se tra i due veicoli si era effettivamente verificata una collisione e di non aver né visto né sentito l’urto a causa delle ridotta velocità a cui circolavano i veicoli è irrilevante. Correttamente valutate nel loro insieme, le dichiarazioni rese dalla teste non possono che far concludere, con certezza matematica, che l’urto fra le due vetture è avvenuto dopo che l’appellante è ripartito e prima che questi arrestasse di nuovo il suo veicolo, ne scendesse e, dopo avere verificato, si mettesse ad urlare.\nL’accertamento dei fatti operato dal primo giudice, dunque, non solo non è arbitrario ma resiste anche ad un libero esame.\n3. L’appellante contesta, poi, di aver infranto le norme sulla circolazione stradale, indicando il comportamento della coprotagonista dell’incidente TE 2 quale unica causa della collisione verificatasi. Egli accusa TE 2 di avere violato gli art. 36 cpv. 4 LCStr e 37 cpv. 3 ONC (motivazione d’appello, punto 3, pag. 5) e, rinviando alle argomentazioni esposte in prima istanza, sostiene che spettava in ogni caso alla donna, che stava procedendo in retromarcia, non ostacolare gli altri utenti della strada, concedendo loro la precedenza. Rileva, inoltre, che la retromarcia è sì permessa nelle strade a senso unico in caso di posteggio, ma che la giurisprudenza relativa all’art. 37 cpv. 3 ONC precisa che è permessa unicamente per tratti brevi (verbale del dibattimento del 16 novembre 2011, pag. 2).\n3.1. Il pretore, dopo aver comunque escluso l’applicazione dell’art. 36 cpv. 4 LCStr, poiché TE 2 non si è apprestata “a compiere una retromarcia, ma stava già procedendo in tal senso” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 6) al momento in cui l’appellante è ripartito, ha ricordato che in ogni caso in materia penale non esiste la compensazione delle colpe (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 6) e ha confermato dunque la violazione degli art. 31 cpv. 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC da parte dell’appellante.\n3.2. Giusta l’art. 90 n. 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa.\nL’art. 31 cpv. 1 LCStr prevede che il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza e, ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 ONC, egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo e la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione. L’attenzione richiesta al conducente implica che egli si ponga nella condizione di ovviare rapidamente ai pericoli che minacciano la vita, l’integrità corporale ed i beni materiali altrui, e la padronanza del veicolo esige che, in caso di pericolo, sia in grado di azionare immediatamente i comandi del veicolo in modo appropriato alle circostanze (DTF 120 IV 63, consid. 2a; DTF 76 IV 53, consid. 1).\n3.3.a. L’appellante, decidendo di ripartire mentre TE 2 stava eseguendo la manovra di immissione nel posteggio rimasto libero al quinto piano dell’autosilo di __________, ha violato il dovere di prudenza che è imposto dalle norme della circolazione stradale. Egli ha, infatti, ammesso che ben sapeva quale fosse la finalità della manovra in retromarcia eseguita da TE 2 - e, cioè, che la donna stava andando ad occupare il posteggio rimasto libero all’inizio del piano (“in fondo al parcheggio, verso l’uscita, ho notato la presenza di una vettura ferma con l’indicatore di direzione acceso. Ho quindi capito che era sua intenzione occupare il posteggio appena liberatosi (…)”, verbale di interrogatorio di AP 1 del 12 aprile 2011, pag. 3 ) - ciò che l’ha, del resto, indotto, in un primo tempo, a restare fermo in cima alla rampa per consentire il regolare svolgimento di tale manovra (“La vettura vista in lontananza iniziava quindi la sua manovra di retromarcia nella mia direzione. Vedendo tale manovra sono rimasto fermo in cima alla rampa”, verbale di interrogatorio di AP 1 del 12 aprile 2011, pag. 3)."}