{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-132_2012-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111396&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "128dc0dd8a28d900285355ad14e789c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Circolazione stradale. Violazione del dovere di prudenza: mettersi in marcia senza attendere che l'altro conducente abbia terminato la manovra d'immissione in un posteggio in retromarcia, collidendo con lo stesso. Inosservanza dei doveri in caso di infortunio (danni materiali)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:19", "Checksum": "6f7f41f12bddad6a4e5ce8067c13a186", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132\nRegesto:\nCircolazione stradale. Violazione del dovere di prudenza: mettersi in marcia senza attendere che l'altro conducente abbia terminato la manovra d'immissione in un posteggio in retromarcia, collidendo con lo stesso. Inosservanza dei doveri in caso di infortunio (danni materiali)\n\n\n2.3.a. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8, consid. 2.1.; DTF 118 Ia 28, consid. 1b; STF del 30.03.2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire, che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili o se l’accertamento contestato non è sostenuto da alcun elemento probatorio (DTF 129 I 8, consid. 2.1.). Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2, consid. 1.3; DTF 133 I 149, consid. 3.1; DTF 132 I 13, consid. 5.1; DTF 131 I 217, consid. 2.1; DTF 129 I 8, consid. 2.1).\nb. Il principio della presunzione d’innocenza previsto dall’art. 10 cpv. 1 CPP è codificato a livello costituzionale (art. 32 cpv. 1 Cost.) ed è previsto in numerose norme di diritto internazionale pubblico (art. 6 par. 2 CEDU; art. 14 cpv. 2 patto ONU II; art. 40 cpv. 2 lett. b) i) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; art. 66 e 67 cpv. 1 lett. i dello Statuto di Roma).\nDalla presunzione d’innocenza derivano innanzitutto regole concernenti l’assunzione delle prove.\nQuesto principio disciplina infatti sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. L’art. 10 cpv. 3 CPP, riferendosi alla “situazione oggettiva più favorevole all’imputato” in merito “all’adempimento degli elementi di fatto” esclude l’applicazione del principio “in dubio pro reo” nel caso di dubbi riguardanti l’apprezzamento giuridico della fattispecie. Questi ultimi, a differenza dei dubbi riguardanti la situazione oggettiva, non entrano in linea di conto. In altri termini, il giudice non deve fondare la sua sentenza sull’interpretazione del diritto più favorevole all’imputato (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1039; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 76, pag. 179-180; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, n. 76, pag. 24 e n. 241, pag. 93; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), ad art. 10, n. 15, pag. 81; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra 2006, n. 706, pag. 446; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 10, n. 48, pag. 73; Bernasconi, in Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 30, pag. 50). I dubbi possono concernere soltanto gli elementi di fatto del reato contestato. Si tratta delle caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie incriminata e dei presupposti processuali del procedimento penale quali la querela o la prescrizione (Messaggio, pag. 1039; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 77, pag. 180).\nIl precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili (DTF 127 I 38, consid. 2a, pag. 41; DTF 124 IV 86, consid. 2a, pag. 88; DTF 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40; STF del 13 maggio 2008, inc. 6B.230/2008, consid. 2.1; STF del 19 aprile 2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38, consid. 2a, pag. 41; DTF 124 IV 86, consid. 2a, pag. 88; DTF 120 Ia 31, consid. 2d, pag. 38; STF del 29.07.2011, inc. 6B_369/2011, consid. 1.1; STF del 13 giugno 2008, inc. 6B_235/2007, consid. 2.2; STF del 30.03.2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.8.1; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, op. cit., ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40).\nSotto il profilo del riparto dell’onere probatorio, il principio in dubio pro reo comporta l’attribuzione dell’onere probatorio a carico delle autorità penali, così come espressamente codificato anche all’art. 6 CPP. È compito dell’autorità inquirente provare la colpevolezza dell’imputato, ovvero provare l’esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l’adempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie."}