{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-132_2012-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111396&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "128dc0dd8a28d900285355ad14e789c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Circolazione stradale. Violazione del dovere di prudenza: mettersi in marcia senza attendere che l'altro conducente abbia terminato la manovra d'immissione in un posteggio in retromarcia, collidendo con lo stesso. Inosservanza dei doveri in caso di infortunio (danni materiali)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:19", "Checksum": "6f7f41f12bddad6a4e5ce8067c13a186", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132\nRegesto:\nCircolazione stradale. Violazione del dovere di prudenza: mettersi in marcia senza attendere che l'altro conducente abbia terminato la manovra d'immissione in un posteggio in retromarcia, collidendo con lo stesso. Inosservanza dei doveri in caso di infortunio (danni materiali)\n\n\nL’accertamento dei fatti è censurabile ai sensi dell’art. 398 cpv. 4 CPP anche se fondato su una violazione del diritto. Così come precisato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali, e la stessa andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-TI che prevedeva come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al proposito, chiarito come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).\n2. AP 1 censura l’accertamento del primo giudice riguardo alla causa della collisione tra il suo veicolo e quello alla cui guida vi era TE 2, ed in particolare l’accertamento secondo il quale egli “sia ripartito durante la manovra di immissione nel parcheggio eseguita in retromarcia da TE 2”, provocando così la collisione tra le due vetture (motivazione d’appello, consid. 3, pag. 4).\n2.1. Nell’accertare in sentenza i fatti che hanno portato alla condanna dell’appellante, il giudice della Pretura penale si è basato essenzialmente sulle dichiarazioni rese dalla teste TE 1 - definita neutra e disinteressata - durante l’interrogatorio di polizia del 13 aprile 2011 e al dibattimento di primo grado (sentenza impugnata, consid. 5-6, pag. 4-6). A mente del primo giudice, TE 1, che si trovava accodata alla vettura di AP 1 al momento della collisione, nel descrivere l’accaduto è sempre stata “estremamente lineare e costante” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 5), esponendo anche al dibattimento con chiarezza e sicurezza gli aspetti principali della vicenda (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 6) e fornendo, dunque, una testimonianza attendibile sulla dinamica dell’incidente. In particolare il pretore ha accertato che TE 1 ha ribadito “a più riprese e in modo spontaneo” di aver notato la vettura guidata dall’appellante ripartire e urtare quella di TE 2 che stava eseguendo una manovra in retromarcia (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 4), riconfermando tale versione anche durante l’istruttoria dibattimentale (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 5) e mostrandosi coerente con quanto dichiarato anche dalla stessa TE 2 (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 6). In particolare, il pretore ha concluso che TE 1 e TE 2 si sono trovate concordi “sul fatto che l’accusato, per qualche recondito motivo, è ripartito durante la manovra di immissione nel parcheggio eseguita in retromarcia da TE 2, urtando di striscio con lo spigolo anteriore sinistro del suo veicolo la fiancata destra della vettura condotta da quest’ultima” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 6).\n2.2. Secondo l’appellante, accertando i fatti nel senso indicato da TE 2, il giudice di prime cure è, non solo incorso in arbitrio, ma ha anche violato il principio in dubio pro reo (motivazione scritta, punti 3 pag. 4 e 5, pag. 6-7). Infatti, continua AP 1, la teste TE 1 non ha mai affermato con certezza di aver visto il veicolo da lui condotto ripartire durante la manovra eseguita dalla TE 2 ma ha, semplicemente, dichiarato di ritenere possibile una simile eventualità (motivazione scritta, punto 3, pag. 3). Del resto - continua l’appellante - in sede di dibattimento la teste ha dichiarato di non aver “né visto né sentito l’urto” e di non poter dunque dire “se lo stesso è avvenuto prima o dopo la ripartenza della Porsche” (motivazione scritta, punto 3, pag. 4).\nAnche la stessa TE 2, rileva l’appellante, seppur attribuendo con certezza la causa della collisione allo spostamento da lui eseguito, “ha dichiarato di non aver visto la vettura dell’insorgente avanzare non riuscendo così a evitare la collisione” (motivazione scritta, consid. 3, pag. 4). Sulla base di simili affermazioni, e considerate le versioni contrastanti fornite da lui e dalla controparte, il primo giudice non poteva - a mente di AP 1 - dedurre alcunché circa la sua responsabilità nell’avvenuto urto (motivazione scritta, consid. 5, pag. 7), e in applicazione del principio della presunzione di innocenza doveva, dunque, pronunciarsi in favore del suo proscioglimento."}