{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-132_2012-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111396&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "128dc0dd8a28d900285355ad14e789c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Circolazione stradale. Violazione del dovere di prudenza: mettersi in marcia senza attendere che l'altro conducente abbia terminato la manovra d'immissione in un posteggio in retromarcia, collidendo con lo stesso. Inosservanza dei doveri in caso di infortunio (danni materiali)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:19", "Checksum": "6f7f41f12bddad6a4e5ce8067c13a186", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 03.04.2012 17.2011.132\nRegesto:\nCircolazione stradale. Violazione del dovere di prudenza: mettersi in marcia senza attendere che l'altro conducente abbia terminato la manovra d'immissione in un posteggio in retromarcia, collidendo con lo stesso. Inosservanza dei doveri in caso di infortunio (danni materiali)\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 3 aprile 2012/mi |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretaria: |\nSara Lavizzari, vicecancelliera |\nnell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico\ned ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 28 novembre 2011 da\n|\n|\nAP 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emanata nei suoi confronti il 16 novembre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona |\n|\nrichiamata la dichiarazione di appello 9 gennaio 2012;\nesaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto: A. Con decreto d’accusa n. 19544/205/SM, la CO 1, ha ritenuto AP 1 autore colpevole di infrazione alle norme sulla circolazione stradale (art. 90 n. 1 LCStr), per avere, alla guida del veicolo Porsche targato , circolando all’interno dell’autosilo, urtato una vettura che stava eseguendo una regolare manovra di parcheggio ed essersi in seguito allontanato omettendo di osservare i doveri imposti dalla legge in caso di incidente. Nei confronti di AP 1 è stata dunque proposta la condanna al pagamento di una multa di Fr. 250.--, oltre alle spese e alla tassa di giustizia.\nAvverso il precitato decreto d’accusa, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione. In data 12 luglio 2011, la CO 1, ha confermato il decreto d’accusa emesso nei confronti dell’imputato, trasmettendo contemporaneamente gli atti alla Pretura penale.\nB. Con sentenza del 16 novembre 2011, terminato il dibattimento svoltosi il medesimo giorno, il pretore ha confermato l’imputazione e la multa contenute nel decreto d’accusa, condannando, inoltre, AP 1 al pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 710.--.\nC. Con annuncio d’appello del 28 novembre 2011, il condannato ha manifestato la propria volontà di impugnare la citata sentenza. Con successiva dichiarazione d’appello del 9 gennaio 2012 ha, poi, precisato d’impugnare la sentenza in ogni suo dispositivo, chiedendo la sua completa assoluzione dall’accusa di infrazione alle norme della circolazione stradale e di inosservanza dei doveri in caso di infortunio.\nNel suo allegato scritto del 15 febbraio 2012, AP 1 ha motivato il suo appello, sostenendo un accertamento arbitrario dei fatti posti alla base della condanna, la violazione del principio della presunzione d’innocenza nell’apprezzamento delle prove, nonché una violazione nell’applicazione del diritto federale.\nD. Il presidente della Pretura penale ha comunicato con scritto 20 febbraio 2011 di non avere particolari osservazioni da formulare all’appello presentato dal condannato.\nConsiderando\nin diritto 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP quando - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.\nNei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).\nL’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398 n. 13, 768), secondo la quale un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile.\nIl giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 137 I 1, consid. 2.4, pag. 5; DTF 136 III 552, consid. 4.2, pag. 560; DTF 135 V 2, consid. 1.3, pag. 4/5; DTF 134 I 140, consid. 5.4, pag. 148; DTF 133 I 149, consid. 3.1, pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc. 6B_312/2011, consid. 2.1)."}