3'686.90 a titolo di risarcimento delle spese legali. 10. Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie e le tasse del giudizio di primo grado, sono poste a carico dell’appellante. Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, interamente posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 8, 77, 80, 81, 84, 122 e segg., 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 cpv. 1 CPP; 34, 42, 47, 48, 52 e 123 CP; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG; dichiara e pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, l’appello di AP 1 è respinto. Di conseguenza, 1.1.